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Controlli del green pass in azienda e privacy

Il D.L. n. 127/2021 introduce importanti novità in materia di green pass in ambito lavorativo.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (G.U. 22 settembre 2021, n. 226) dopo quello recante le “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Quali saranno le novità dal 15 ottobre 2021? Quali aspetti dovranno essere tenuti in considerazione?

Controllo del certificato verde sui luoghi di lavoro

Iniziamo col dire che, grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

La fonte normativa è il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127, esso prevede misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della cosiddetta certificazione verde Covid-19. L’obbligo di accertarsi che ogni persona che entrerà in azienda evidentemente compresi i lavoratori e i collaboratori dal 15 ottobre al 31 dicembre fino a nuova modifica, siano muniti di green pass. La certificazione andrà mostrata per verificarne la validità, al personale designato dall’azienda, per cui è prevista una designazione formale da parte del datore di lavoro. Non tutti sono obbligati ad avere in loro possesso il green pass ad esempio sono esclusi isoggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.

Il controllo viene effettuato, dunque dal personale designato mediante l’uso dell’app VerificaC19. L’app VerificaC19, gratuita e disponibile per iOs, Android, “mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa”.  La validità del certificato è determinata dalla dicitura di colore verde “Certificato valido”, caso contrario una dicitura in colore rosso indicherà la non validità del certificato. 

L’addetto al controllo saprà solamente se il certificato è valido. Il verificatore vedrà solo nome, cognome e data di nascita della persona cui appartiene il green pass per verificare che corrisponda all’identità di chi mostra il documento. Non vedrà invece alcuna informazione sulla sua durata. In questo modo non potrà sapere se il certificato è generato da un vaccino, una guarigione o un tampone, che hanno scadenze diverse. Nel caso in cui si abbia a disposizione solo il green pass cartaceo, sarà opportuno piegare il foglio in modo da mostrare solo il codice e nascondere i dati personali che non si voglia mostrare.

In caso di mancato controllo in aziende private, il datore di lavoro o dirigente,  viene sanzionato al pagamento da 600 a 1.500 euro e chiusura attività da 5 a 30 gg. (le stesse misure del Decreto Legge n. 19 del 2020), al lavoratore che non è provvisto di certificazione verde non viene sanzionato ma considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e gli verrà riconosciuto compenso, retribuzione o emolumento e  verrà sempre conservato il rapporto di lavoro.

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