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Adeguamento etichette ed esportazioni UE e non UE

L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 32, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”.

Descrizione

L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento europeo 1169/2011. Le principali novità del Regolamento, in vigore dal 2011, sono riportate di seguito.

  • Al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm).
  • L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione.
  • Gli ingrediente o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.
  • L’elenco dei nanomateriali impiegati va inserito fra gli ingredienti.
  • Anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici.
  • L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili diviene obbligatoria a partire da aprile 2015.
  • Nel caso di vendita online o a distanza del prodotto alimentare, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto.
  • Il tipo di oli e grassi utilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti, e non saranno dunque più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali».
  • Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
  • Ulteriori prescrizioni riguardano prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi.

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