Vediamo un po’ qualcosa sugli allergeni
Questo Regolamento ha introdotto alcune modifiche alla legislatura riguardante l’etichettatura degli alimenti, allo scopo di creare maggiori informazioni ai consumatori. In particolar modo, queste modifiche, riguardano gli aspetti nutrizionali e gli aspetti riguardanti la comunicazione degli allergeni presenti negli alimenti. Infatti, ormai, tutti i consumatori sono attenti agli aspetti nutrizionali della loro dieta, ed è giusto che tutti possano esattamente controllare le quantità di proteine, carboidrati, acidi grassi, vitamine che assumono e avere un quadro completo del peso calorico del loro alimento. La crescente diffusione di patologie allergiche di derivazione alimentare ha, inoltre, fatto presente la necessità di tutelare i consumatori intolleranti, rendendo evidente la presenza nell’alimento di tutte le sostanze che possono creare problemi di salute, definite “allergeni”. Questi due aspetti integrati dal Regolamento, hanno creato qualche difficoltà gestionale soprattutto tra i piccoli produttori, i dettaglianti e i ristoratori. Il presente articolo ha lo scopo di fare chiarezza riguardo alcuni aspetti della legge, soggetti ad interpretazione. Riguardo gli aspetti nutrizionali del prodotto, la legge ha inserito un allegato riguardo GLI ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE, fornendo un elenco di 19 punti:
- I prodotti non trasformati che contengono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione a che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- Le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- Il sale e i succedanei del sale;
- Gli edulcoranti da tavola;
- Gli estratti di caffè e di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- Le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati;
- Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei;
- Gli aromi;
- Gli additivi alimentari;
- I coadiuvanti tecnologici;
- Gli enzimi alimentari;
- La gelatina;
- I composti di gelificazione per marmellate;
- I lieviti;
- Le gomme da masticare;
- Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25cm²;
- Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
L’ultimo punto potrebbe creare confusione tra gli alimentaristi, in realtà, esclude dall’obbligo di presentare la tabella nutrizionale, tutti i dettaglianti che vendono alimenti imballati manualmente (quindi incartati, senza l’uso di particolari tecnologie), è necessario inoltre che il produttore sia un’azienda di piccole dimensioni e che l’alimento per raggiungere il consumatore finale non debba compiere viaggi che vadano oltre i comuni limitrofi al luogo di produzione. Il secondo aspetto sul quale è utile porre chiarezza, è la gestione delle informazioni da presentare al consumatore riguardo la presenza negli alimenti degli allergeni. Prima di tutto, vediamo quali sono gli allergeni definiti dalla legislazione:
- Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut);
- Crostacei e prodotti a base di crostacei;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Pesce e prodotti a base di pesce;
- Arachidi e prodotti a base di arachidi;
- Soia e prodotti a base di soia;
- Latte e prodotti a base di latte;
- Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland) e i loro prodotti;
- Sedano e prodotti a base di sedano;
- Senape e prodotti a base di senape;
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- Anidride solforosa e solfiti;
- Lupini e prodotti a base di lupini;
- Molluschi e prodotti a base di molluschi;
Riguardo la gestione dell’informazione ai clienti, questo problema è di facile risoluzione per le aziende che hanno l’obbligo di etichettatura, le quali devono solo avere cura di rendere immediatamente visibili gli allergeni nell’etichetta. Per le aziende che, invece, non devono etichettare i loro prodotti e per gli operatori dei servizi di ristorazione, la legislatura impone di informare i clienti, lasciando però ampia libertà riguardo le metodologie per farlo, infatti la stessa legge dice che è opportuno mantenere una lista scritta con tutti gli allergeni utilizzati, da esporre ai clienti in caso di richiesta o ad eventuali controlli ispettivi, però i consumatori possono essere informati attraverso diverse modalità (scritte, orali o digitali), a descrizione degli operatori, purché siano efficaci. A margine di questo articolo, è utile segnalare che, eventuali inadempimenti dei suddetti obblighi, porterebbero a pene pecuniarie di discreta entità, a sottolineare l’importanza che rivestono questi aspetti per la salute e la sicurezza di tutti i consumatori.
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